L'assaggio: Lucy de Il Conte Gelo

Ritorno nel birrificio IL CONTE GELO di Vigevano per assaggiare un'altra loro creazione: Lucy. Immagine presa dal sito del birrifici...

lunedì 12 marzo 2018

Birra: definizione

birra

[bìr-ra] s.f.
1 Bevanda alcolica ottenuta dalla fermentazione del malto, dell'orzo o di altri cereali, con aggiunta aromatizzante di luppolo e addizionata con anidride carbonica: b. chiara || b. alla spina, spillata direttamente dalla botte
2 fig. In varie locuzioni indica energia, rapidità || a tutta b., a forte velocità
dim. birretta
• sec. XVI

La parola BIRRA deriverebbe dal germanico (e chi l'avrebbe detto mai?) BIER, da cui derivano anche il francese BIERE e l'inglese BEER.
Questo termine ha sostituito la parola CERVOGIA (qualunque lettore delle avventure di Asterix l'avrà sicuramente incontrata più e più volte!) che indicava le bevande di cereali fermentati (come lo sono le birre odierne) ma senza il luppolo.
Il termine germanico BIER deriverebbe, probabilmente, a sua volta dal verbo latino BIBERE, ossia BERE.
Spagnoli e portoghesi hanno invece preferito rimanere saldi alle tradizioni, facendo derivare da CERVOGIA le loro parole CERVEZA e CERVEJA per indicare la nostra cara bevanda fermentata.
Andando ancora più indietro etimologicamente, si può supporre che CERVOGIA derivi da un'altra parola latina, CEREA o CAELIA che indica i cereali (e da cui deriva anche il termine che indica il disturbo di chi è fortemente intollerante al glutine: CELIACHIA; ma questa è un'altra storia).

A livello legale, in Italia, la birra è definita dal DPR n. 272 del 30 giugno 1998 che recita:

Art.1: Definizioni
1. L'art. 1 della legge 16 agosto 1962 n. 1654 come sostituito dall'art. 1 della legge 16 luglio 1974 n. 329 modificato dall'art. 1 della legge17 aprile 1989 n. 141 è sostituito dal seguente:
La denominazione "birra" è riservata al prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica con ceppi di Saccharomyces Carlsbergenis o di Saccharomyces Cerevisae di un mosto preparato con malto, anche torrefatto, di orzo o di frumento o di loro miscele e d'acqua amaricato con luppolo o suo derivato o con entrambi.
La fermentazione alcolica del mosto può essere integrata con una fermentazione lattica.
Nella produzione della birra è consentito l'impiego di estratti di malto torrefatto e degli additivi alimentari consentiti dal Decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996 n. 209.
Il malto d'orzo o di frumento può essere sostituito con altri cereali, anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi, nonché con materie prime amidacee e zuccherine nella misura massima del 40% calcolato sull'estratto secco del mosto.

Art. 2: Denominazione di vendita
L'art. 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354 come sostituito dall'art. 2 della legge 17 aprile 1989, n. 241, e dall'art. 19 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è sostituito dal seguente:
La denominazione "birra analcolica" è riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 3 e non superiore a 8 e con titolo alcolometrico volumico non superiore a 1,2%.
La denominazione "birra leggera" o "birra light" è riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 5 e non superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 1,2% e non superiore a 3,5%.
La denominazione "birra" è riservata al prodotto con gradi Plato superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 3,5%; tale prodotto può essere denominato "birra speciale" se il grado Plato non è inferiore a 12,5 e "birra doppio malto" se il grado Plato non è inferiore a 14,5.
Quando alla birra sono aggiunti frutta, succhi di frutta, aromi, o altri ingredienti alimentari caratterizzanti, la denominazione di vendita è completata con il nome della sostanza caratterizzante.

Art. 3: Divieti
L'articolo 4 della legge 16 agosto 1962, n. 1354 è sostituito dal seguente:
E' vietato aggiungere alla birra o, comunque, impiegare nella sua preparazione alcoli sostanze schiumogene.
Per la chiarificazione della birra sono impiegati soltanto mezzi meccanici o sostanze innocue.
Il Ministro della sanità sentiti i Ministri per le politiche agricole, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, può autorizzare l'impiego di altri ingredienti non contemplati negli articoli 1 e 2.

Art. 4: Mutuo riconoscimento
Le disposizione del presente decreto non si applicano alla birra legalmente prodotta e commercializzata in un altro Stato membro o nei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo e originari di tali paesi.

Ecco: questo è il nostro punto di partenza per poter iniziare a parlare di questa stupenda bevanda.

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